Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è così sostituito:
“1. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:
“2. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogato.