Testo

Art. 16

Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è così sostituito:

“1. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:

“2. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogato.

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ultima modifica 2011-09-26T15:10:27+02:00

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