Testo

Art. 15

Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2005

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2005 è aggiunto il seguente periodo: “Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 delle legge regionale n. 9 del 2005 è così sostituito:

“2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l’elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.”.

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ultima modifica 2011-09-26T15:10:27+02:00

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