Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole “competenza ed esperienza professionale” sono inserite le seguenti: “, almeno quinquennale,”.
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 è aggiunta la seguente:
“b bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole “commercio o professione” sono aggiunte le seguenti: “da cui possa derivare un conflitto di interessi con l’incarico assunto”.