Testo

Art. 10

Introduzione dell’articolo 16 bis nella legge regionale n. 25 del 2003

1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003, è inserito il seguente:

 “Art. 16 bis

Funzionamento della struttura di supporto agli istituti di garanzia

1. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, sentiti il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, stabilisce con proprie deliberazioni la dotazione organica della struttura di supporto agli istituti di garanzia e le professionalità necessarie allo svolgimento dell’attività.

2. Per l’adozione dell’atto di conferimento di incarico di responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale di supporto agli istituti di garanzia, l’Ufficio di Presidenza deve sentire il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

3. Per lo svolgimento delle loro funzioni, il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale possono richiedere la collaborazione di tutti gli uffici regionali, previa intesa tra l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale.

4. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, possono avvalersi, nell’ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall’Ufficio di Presidenza, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

5. In caso di mancata elezione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, tutte le funzioni loro attribuite ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, possono essere esercitate dal Difensore civico temporaneamente, per un periodo massimo di tre mesi, sulla base di una delibera dell’Ufficio di Presidenza. In tale caso, l’Ufficio di Presidenza assume le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2, sentito il solo Difensore civico. Il Difensore è altresì tenuto a predisporre la relazione annuale di cui all’articolo 11 e il programma di attività di cui all’articolo 15, anche con riferimento alle funzioni attribuitegli ai sensi del presente comma.”.

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ultima modifica 2011-09-26T15:10:26+02:00

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