Testo

Art. 9

Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003

1. L’articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Sede

1. Il Difensore civico ha sede presso l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all’articolo 16 bis.”.

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ultima modifica 2011-09-26T15:10:26+02:00

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