Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003
1. L’articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 16
Sede
1. Il Difensore civico ha sede presso l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all’articolo 16 bis.”.