Modifica dell’articolo 15 della legge regionale n. 25 del 2003
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunti i seguenti commi:
“2 bis. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Difensore civico ha autonomia gestionale e organizzativa.
2 ter. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Difensore civico sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia.”.