Testo

Art. 8

Modifica dell’articolo 15 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Difensore civico ha autonomia gestionale e organizzativa.

2 ter. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Difensore civico sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia.”.

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ultima modifica 2011-09-26T15:10:26+02:00

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