Testo

Art. 7

Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:

 “Art. 14

Indennità

1. Al Difensore civico è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un’indennità mensile di funzione pari al 60 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.”.

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ultima modifica 2011-09-26T15:10:26+02:00

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