Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003
1. L’articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 14
Indennità
1. Al Difensore civico è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un’indennità mensile di funzione pari al 60 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.”.