Testo

Art. 6

Introduzione dell’articolo 13 bis nella legge regionale n. 25 del 2003

1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale n. 25 del 2003, è inserito il seguente:

“Art. 13 bis

Rapporti con i Garanti regionali ed il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)

1. Il Difensore civico, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell’ambito delle rispettive competenze; collaborano altresì con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull’operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.”.

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ultima modifica 2011-09-26T15:10:26+02:00

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