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Art. 5

Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2003 è aggiunto il seguente periodo: “Il Difensore civico può riassumere in Aula la relazione.”.

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ultima modifica 2011-09-26T14:10:25+01:00

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