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Art. 4

Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 25 del 2003 è così sostituito:

“1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.”.

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ultima modifica 2011-09-26T15:10:25+02:00

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