Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003 è aggiunto il seguente periodo: “Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003 sono eliminate le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, comma 1”.