Testo

Art. 2

Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003 è aggiunto il seguente periodo: “Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003 sono eliminate le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, comma 1”. 

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ultima modifica 2011-09-26T15:10:25+02:00

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