Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25
Art. 1
Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 25 del 2003
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole: “per un periodo di almeno cinque anni”.