Testo

TITOLO I

Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25

Art. 1

Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole: “per un periodo di almeno cinque anni”.

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ultima modifica 2011-09-26T15:10:24+02:00

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