1) Il testo del comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale del 15 febbraio 1994, n. 8, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria, è il seguente:
«Art. 54 – Cattura di uccelli a fini di richiamo.
1. La Regione, in base al fabbisogno previsto e previo parere dell’INFS, definisce annualmente il numero degli impianti per la cattura degli uccelli ad uso di richiamo attivabili dalla Provincia.».