1) Il testo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007, che concerne Disciplina dell’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE, è il seguente:
«Art. 4 - Controlli e sanzioni.
(omissis)
2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell’apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, che dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le Province elaborano i dati pervenuti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all’INFS.».