Testo

Note all’art. 11

Comma 1

1) il testo dell’articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5, che concerne Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2,è il seguente:

«Art. 12 - Programma di protezione ed integrazione sociale.

1. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 ed a quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, approva criteri e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti attuatori. »

2) il testo dell’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, che concerne Misure contro la tratta di persone, è il seguente:

«Art. 13 - Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale.

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

Comma 2

3) il testo dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:

«Art. 7 - Istituzione della “Fondazione emiliano - romagnola per le vittime dei reati”.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata “Fondazione emiliano - romagnola per le vittime dei reati”.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:

a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;

b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;

c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.

3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell’attività svolta dalla fondazione.

4. La fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti non colposi commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. La fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L’intervento della fondazione è volto a limitare, nell’immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.

6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall’Assessore competente per materia appositamente delegato.

7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.

8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. La Giunta regionale determina l’entità della partecipazione alla costituzione del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.

9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L’importo del contributo è determinato nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.»

Azioni sul documento

ultima modifica 2011-05-06T11:23:06+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina