Testo

Nota all’art. 6

Comma 2

1) il testo dell’articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione è il seguente:

«Art. 117

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(omissis)

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

(omissis) ».

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ultima modifica 2011-05-06T11:23:06+02:00

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