Testo

Nota all’art. 1

Comma 2

1) il testo dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11, che concerne Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata, è il seguente:

«Art. 2 - Interventi di promozione regionale.

1. La Regione promuove iniziative e progetti per la legalità, la trasparenza e la tutela e sicurezza del lavoro, anche ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), con particolare attenzione a:

a) ricercare e analizzare le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell’usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica che privata;

b) diffondere la cultura della legalità e a conseguire un’ordinata e civile convivenza attraverso azioni di prevenzione e di formazione;

c) sviluppare attività di cooperazione applicativa, dematerializzazione, semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi tra le pubbliche amministrazioni;

d) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le amministrazioni pubbliche, le strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione, le parti sociali, gli Ordini e Collegi professionali, le Università;

e) definire accordi e intese con i soggetti pubblici competenti, in ordine all’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;

f) realizzare attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche;

g) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione;

h) promuovere la diffusione dell’uso del “Patto di integrità” e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici. Patti e azioni costituite da un complesso di regole comportamentali dirette a garantire il corretto svolgimento delle gare, allegate al bando di gara e parte integrante dello stesso, che i concorrenti sottoscrivono all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla stessa.».

Azioni sul documento

ultima modifica 2011-05-06T10:23:05+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina