Testo

Nota all’art. 15

Comma 1

1) il testo dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, era il seguente:

«Art. 26 - Associazioni locali

1. La Regione favorisce la costituzione di associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, perseguano statutariamente i seguenti scopi:

a) la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;

b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l’esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;

c) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo.

2. Con tali associazioni gli enti delegati possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.

2-bis. Gli Enti delegati, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione, delle associazioni dei raccoglitori.».

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ultima modifica 2011-04-04T14:11:07+02:00

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