Testo

Nota all’art. 12

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 20 - Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche

(omissis)

3. Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.».

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ultima modifica 2011-04-04T13:11:07+01:00

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