Testo

Note all’art. 7

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, era il seguente:

«Art. 7 - Vivai

1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 recante disposizioni sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi.

(omissis) ».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 era il seguente:

« Art. 7 - Vivai

(omissis)

2. La Commissione regionale per la vigilanza sulle attività vivaistiche e sementiere prevista dall’art. 2 della L.R. n. 34 del 1982, quando è chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti a produzione di piante tartufigene, viene integrata da un esperto micologo scelto fra quelli designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e Scienze naturali aventi sede in Emilia-Romagna».

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ultima modifica 2011-04-04T14:11:06+02:00

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