Testo

Note all’art. 4

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è il seguente:

«Art. 3 – Tartufaie controllate e coltivate

1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all’art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono soggette a riconoscimento secondo il procedimento definito dalla presente legge.

(omissis)».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 3 – Tartufaie controllate e coltivate

(omissis)

2. A tal fine i soggetti interessati che ne hanno titolo debbono presentare istanza all’ente delegato competente per territorio allegando la seguente documentazione:

a) per le tartufaie controllate:

1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,

2) planimetria catastale che individui con esattezza l’area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l’indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,

3) relazione contenente gli elementi agronomici e di altra natura che evidenzino le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti sì da poterli qualificare come tartufaia naturale vocata per una determinata specie di tartufo. In particolare devono essere specificati: la giacitura de terreno; il tipo di vegetazione nel sottobosco; il numero e le specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l’indicazione del vivaio di provenienza,

4) piano colturale, a norma del punto 4 dell’allegata tabella, e di conservazione della tartufaia;

b) per le tartufaie coltivate:

1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,

2) planimetria catastale che individui con esattezza l’area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l’indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,

3) relazione che dimostri la presenza nel terreno proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1 dell’allegata tabella e contenga altresì: la descrizione dell’ambiente con indicazione della giacitura del terreno e della sua altitudine; la destinazione in atto del terreno con la specificazione se si tratta di terreno incolto o precedentemente coltivato, indicando in quest’ultimo caso il tipo di coltivazione; la specie di tartufo che si intende coltivare; le specie e quantità di piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora e le modalità di impianto; l’indicazione del vivaio o dei vivai di provenienza delle piantine tartufigene da mettere a dimora,

4) piano colturale e di coltivazione della tartufaia.»

Comma 3

3) Per il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerneDisciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, vedi nota 2).

Comma 4

4) Per il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerneDisciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, vedi nota 2).

Comma 5

5) Per il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerneDisciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, vedi nota 2).

Comma 6

6) il testo del comma 3-bis dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991, che concerne Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752 è il seguente:

«Art. 3 – Tartufaie controllate e coltivate

(omissis)

3-bis. L’Ente delegato, di norma ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, provvede a stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro- forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l’ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate.».

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ultima modifica 2011-04-04T14:11:06+02:00

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