Testo

Nota all’art. 14

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 11, commi 6 e 8, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 11 - Bilancio annuale di previsione

(omissis)

6. Al bilancio è allegato un apposito documento nel quale le unità previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l’evidenziazione delle relative disposizioni legislative restando esclusa la istituzione di unità previsionali di base non ripartibili e disaggregabili in capitoli. I capitoli sono determinati ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 22.

(omissis)

8. Contestualmente all’approvazione della legge di bilancio o dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio è prevista la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione e l’assegnazione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa delle risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell’àmbito dello stato di previsione delle spese.».

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ultima modifica 2010-12-23T13:20:47+02:00

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