Testo

Note all’art. 9

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 31, comma 2, lettera c) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 31 - Variazioni di bilancio

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

c) variazioni compensative anche fra unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica e finalizzate ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione, entro i limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio.».

2) Il testo dell’articolo 31, comma 3 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 31 - Variazioni di bilancio

(omissis)

3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) di detto comma possono disporre altresì l’istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.

(omissis)».

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ultima modifica 2010-12-23T13:20:47+02:00

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