Testo

Note all’art. 4

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 47 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 47 - Impegni di spesa

1. Gli impegni costituiscono la prima fase del procedimento di spesa e sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell’esercizio.

3. La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze dell’obbligazione di pagamento delle annualità medesime.

4. L’aggiornamento degli impegni assunti a norma del comma 3, sulla base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di scadenza dei pagamenti, viene disposto d’ufficio dalla struttura organizzativa competente in materia di ragioneria.

5. Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d’impegno, da iscrivere a bilancio in dipendenza del l’autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

6. L’accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.

7. Con l’approvazione del bilancio annuale di previsione e delle successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, costituiscono impegni di spesa le somme stanziate sui capitoli relativi:

a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale;

b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;

c) alle spese per il trattamento economico e per gli oneri accessori per il personale dipendente;

d) alle rate di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari.».

2) Il testo dell’articolo 48 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 48 - Assunzione di impegni sugli esercizi futuri

1. Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali la legge preveda un’autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l’impegno può estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e fatto salvo il limite, di cui al comma 3, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l’ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.

2. La stessa norma del comma 1 si applica agli impegni di spesa corrente che vengono assunti per più esercizi, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

3. Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al comma 1, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

4. Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d’impegno è circoscritta all’esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione nonché di quelle eventualmente collegate di cofinanziamento regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

a) dai piani finanziari approvati dall’Unione Europea e dai provvedimenti di cofinanziamento nazionale;

b) dai quadri finanziari pluriennali contenuti nei provvedimenti statali di riparto di risorse.».

Comma 2

3) Per il testo degli articoli 47 e48 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, vedi note 1) e 2) all’art. 4.

4) Il testo dell’articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004 è il seguente:

«Art. 3 – Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici

(omissis)

18. Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall’ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISTAT

(omissis)».

Azioni sul documento

ultima modifica 2010-12-23T13:20:46+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina