Testo

Note all’art. 52

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 27 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione è il seguente:

«Art. 27 - Valorizzazione della comunità professionale regionale

1. Per valorizzare le professionalità, nel quadro delle nuove prospettive istituzionali, assicurando il necessario sviluppo di idonee e coerenti competenze e di innovative modalità di lavoro e per sostenere il consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione organizzativa, avvenuti in applicazione della legge regionale n. 43 del 2001 e in attuazione dell’Agenda per la modernizzazione, sono autorizzati i seguenti importi:

a) Euro 5.005.817,00 per l’anno 2004;

b) Euro 6.960.298,00 per l’anno 2005.

2. Gli importi di cui al comma 1 vanno ad incrementare le risorse previste dall’articolo 31, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall’articolo 17 del CCNL 1° aprile 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali).

3. Per assicurare il conseguimento delle finalità e degli obiettivi delineati all’articolo 1 legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università), sono autorizzati i seguenti importi: della

a) Euro 1.012.395,00 per l’anno 2004;

b) Euro 1.017.795,00 per l’anno 2005.

4. Gli importi di cui al comma 3, con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999, vanno ad integrare le risorse previste dall’articolo 31, comma 3, del CCNL 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e sono destinati a finanziare gli istituti previsti dall’articolo 17 del CCNL 1° aprile 1999.

5. Gli importi indicati nei commi di cui al presente articolo afferiscono al Capitolo 04080 (Trattamento economico del personale dipendente - Spese obbligatorie) U.P.B. 1.2.1.1.110 - Spese per il personale».

Comma 2

2) Il testodell’articolo 54, commi 1 e 8, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012, è il seguente:

«Art. 54 - Disposizioni attuative della legge regionale n. 9 del 2009

1. L’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) è soppressa dalla data del 1° febbraio 2010 e le relative funzioni, comprese quelle conferite alla Regione Emilia-Romagna con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) potranno essere esercitate avvalendosi dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), subordinatamente alla sottoscrizione di apposite convenzioni. In particolare, la Regione Emilia-Romagna potrà avvalersi dell’AIPO per la progettazione e la realizzazione di opere di interesse della navigazione interna.

(omissis)

8. La Regione Emilia-Romagna applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso l’ARNI, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione con quelli applicabili al restante personale regionale.»

 

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ultima modifica 2010-12-23T12:13:40+02:00

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