1) Il testo dell’articolo 69, comma 3 dello Statuto regionale è il seguente:
«Art. 69 - Consulta di garanzia statutaria
(omissis)
3. La Consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall’Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La Consulta è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall’insediamento dell’Assemblea».
2) Il testo dell’articolo 69, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto regionale è il seguente:
«Art. 69 - Consulta di garanzia statutaria
1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente della Regione:
a) prende atto degli eventi che causano l’anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all’elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;
b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum»
3) Il testo dell’articolo 16 bis della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23, che concerne Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, è il seguente:
«Art. 16bis - Norma transitoria
1. La Consulta di garanzia statutaria, fino alla scadenza della legislatura in corso, opera con i soli componenti nominati dall’Assemblea legislativa e limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 69 dello Statuto. In tale composizione il Presidente è eletto dal collegio, al suo interno, a maggioranza dei voti. Alla prima convocazione provvede il Presidente dell’Assemblea legislativa».