Testo

Note all’art. 50

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) è il seguente:

«186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 , sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2) Il testo dell’articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni è il seguente:

«Art. 30 - Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

1. La Regione individua il territorio provinciale quale minima aggregazione di ambito territoriale ottimale di esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani prevista all’2, comma 1 legge regionale n. 25 del 1999. La Regione promuove, anche tramite specifici incentivi, l’aggregazione tra ambiti territoriali provinciali. articolo della

2. La Provincia e i Comuni partecipano obbligatoriamente, per l’esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani loro spettanti ai sensi del presente Capo, alla forma di cooperazione della convenzione ai sensi dell’decreto legislativo n. 267 del 2000, avente personalità giuridica di diritto pubblico. articolo 30 del

3. I Comuni partecipano alla forma di cooperazione di cui al comma 2 mediante l’Unione di Comuni o la Nuova Comunità montana di cui fanno parte a condizione che la medesima scelta sia attuata da tutti i Comuni interessati.

4. La convenzione di cui al comma 2 individua le modalità di esercizio delle funzioni da parte dei soggetti partecipanti ed il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti. Il costo del personale dipendente dagli enti locali partecipanti alla forma di cooperazione dedicato all’esercizio delle funzioni previste nella convenzione trova copertura nell’ambito della tariffa del servizio, nel limite della percentuale di costo definita ai sensi dell’articolo 28, comma 7.

5. Nell’ambito della convenzione di cui al comma 2 i soggetti facenti parte della forma di cooperazione provvedono alle seguenti funzioni:

a) definire l’organizzazione del servizio e scegliere per ciascun servizio le forme di gestione nel rispetto della normativa di settore;

b) attivare ed eventualmente ampliare le modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della Regione;

c) definire un piano degli investimenti con gradi di priorità differenziati;

d) determinare e approvare l’articolazione tariffaria per bacini gestionali omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti ai sensi dell’articolo 28, comma 2;

e) bandire e svolgere le gare nonché affidare il servizio;

f) definire le penali di natura contrattuale che saranno da essi introitate;

g) controllare il servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme di affidamento;

h) prevedere le forme di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale.

6. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 5 è svolto previo parere della Regione ai fini della congruità con la regolazione di cui all’articolo 28».

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ultima modifica 2010-12-23T12:13:40+02:00

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