Testo

Note all’art. 48

Comma 1

1) Il testo dell’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:

«Art. 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

(omissis)

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall’art. 7, comma 6».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15, che concerne Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione è il seguente:

«Art. 20 - Organi dell’Azienda

1. Sono organi dell’Azienda:

a) il Presidente;

b) il consiglio d’amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

2. Il consiglio d’amministrazione è composto dal Presidente e da cinque consiglieri. Dura in carica fino a sei mesi dopo l’inizio di ogni legislatura regionale. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. La Consulta regionale degli studenti, di cui all’articolo 6, elegge al proprio interno un rappresentante nel consiglio di amministrazione dell’Azienda.

4. Il Presidente e i componenti del consiglio d’amministrazione, fatta eccezione per il componente di cui al comma 3, sono nominati dalla Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Università di cui all’53 legge regionale n. 6 del 2004, e sono scelti tra persone di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private. articolo della

5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Dura in carica quattro anni.

6. Il consiglio d’amministrazione nomina il direttore dell’Azienda, i cui compiti sono disciplinati dallo statuto».

Comma 3

3) Il testo dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:

«Art. 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio».

Comma 4

4) Il testo dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che concerne Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:

«Art. 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

(omissis)

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società».

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ultima modifica 2010-12-23T12:13:39+02:00

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