1) Il testo del comma 4 dell’art. 51 della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 27, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 è il seguente:
«Art. 51 - Fondo regionale per la non autosufficienza
(omissis)
4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti dal Piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socio-economiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un’equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno».