Testo

Note all’art. 44

Comma 1

1) Il testo del comma 3 dell’articolo 48 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio è il seguente:

«Art. 48 - Interventi finanziari a favore di Province e Unioni di Comuni

(omissis)

3. I contributi sono concessi, attraverso apposita convenzione, alle Province oltre che per le finalità di cui al comma 2 anche per promuovere l’adeguamento dei PTCP al sistema di pianificazione regionale. Gli stessi contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile».

Comma 2

2) Per il testo del comma 3 dell’articolo 48 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio vedi nota 1).

Comma 3

3) Il testo del comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio è il seguente:

«Art. 48 - Interventi finanziari a favore di Province e Unioni di Comuni

(omissis)

4. I contributi agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale sono concessi alle Unioni di Comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sulla base di programmi annuali. Le richieste di contributo sono inoltrate dalle Unioni al Presidente della Regione secondo le modalità e i termini contenuti in un bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, a norma dell’articolo12, comma 1, legge n. 241 del 1990». della

Comma 4

4) Per il testo del comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio vedi nota 3).

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ultima modifica 2010-12-23T12:13:39+02:00

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