Testo

Note all’art. 43

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 10 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 10 - Intesa tra Regione ed Enti locali sui servizi minimi

1. In base ai contenuti dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 8, la Regione perviene all’intesa, relativa ai servizi minimi, in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali».

Comma 2

2) Iltesto del comma 4 dell’articolo 12della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 12 - Accordi di programma con gli enti locali

(omissis)

4. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e stabiliscono, sulla base delle intese di cui all’art. 10, quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali agli Enti delegati di cui all’art. 32 per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi»

Comma 3

3) Il testo della lettera e bis) del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari

(omissis)

2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell’intermodalità mediante:

(omissis)

e-bis) contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;

(omissis) »

Comma 4

4) Il testo del comma 1 dell’articolo 32-bis della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 32-bis - Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile

1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 31, comma 2, lettera e-bis), esclusivamente con i fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978, n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).»

Comma 5

5) Il testo del comma 2 dell’articolo 32-bis della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 32-bis - Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile

(omissis)

2. La Giunta regionale approva annualmente un programma di interventi di portata triennale, distinguendone la destinazione tra esercizio delle infrastrutture ed esercizio dei servizi, concedendo i relativi contributi ai rispettivi concessionari e affidatari e stabilendo le modalità di erogazione.»

Comma 6

6) Il testo del comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 33 - Contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico

(omissis)

2. La Giunta regionale determina annualmente i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, anche sulla base delle intese raggiunte in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi dell’art. 31 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”».

Comma 7

7) Il testo dell’articolo 47 della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 47 - Conferenza di concertazione

1. Nelle more dell’attuazione dell’art. 10, l’intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi è raggiunta nell’àmbito di una apposita Conferenza di concertazione. La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore delegato in materia di trasporto pubblico, con la partecipazione delle province, dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di 12 rappresentanti degli altri comuni, di cui 4 montani, e di una comunità montana.

2. La Regione stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza di cui al comma 1».

Azioni sul documento

ultima modifica 2010-12-23T12:13:39+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina