Testo

Nota all’art. 42

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32, che concerne Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, è il seguente:

«Art. 5 - Corresponsione dei contributi in denaro

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo e ne autorizza il pagamento in rate mensili anticipate. All’inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l’Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l’Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata».

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ultima modifica 2010-12-23T12:13:38+02:00

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