Testo

Note all’art. 38

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, è il seguente:

«Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale

(omissis)

3. Il trasporto pubblico regionale e locale è altresì improntato al principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della proprietà della rete e degli impianti e quelli titolari della gestione dei servizi. Inoltre, per il trasporto ferroviario, il principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione dei servizi, indicato dalla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, è attuato nella forma della separazione societaria, secondo le modalità e i tempi definiti dagli articoli 22 e 44 della presente legge.».

Comma 3

2) Il testo dell’articolo 64, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto della Regione Emilia – Romagna, è il seguente:

«Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni

(omissis)

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate».

Comma 7

4) Il testodell’articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 31 - Variazioni di bilancio

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell’àmbito dei fondi speciali di cui all’articolo 28».

Azioni sul documento

ultima modifica 2010-12-23T12:13:38+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina