Testo

Nota all’art. 30

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, che concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, è il seguente:

«Art. 26 -Contributi

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La misura del contributo e le modalità per l’erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale».

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ultima modifica 2010-12-23T12:13:38+02:00

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