1) Il testo dell’articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, che concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, è il seguente:
«Art. 26 -Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalità per l’erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale».