Testo

Nota all’art. 24

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 167, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, è il seguente:

« Art. 167 - Fondo unico per la rete viaria di interesse regionale.

(omissis)

2. Tali risorse sono destinate a:

a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete delle strade di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui all’art. 164-bis;

b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;

(omissis)».

Azioni sul documento

ultima modifica 2010-12-23T12:13:37+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina