Testo

Nota all’art. 23

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, che concerne Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell’Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative, come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11,è il seguente:

«Art. 9 - Destinazione degli interventi finanziari.

La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi per:

a) la costruzione a proprio totale carico delle opere, degli impianti e delle attrezzature interessanti i porti regionali nonché studi, ricerche e progettazioni relative alle opere, agli impianti ed alle attrezzature dei porti medesimi;

b) la concessione di contributi in capitale ai comuni o loro Consorzi, per la costruzione di opere e l’effettuazione di studi e ricerche corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a) nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed approdi fluviali;

c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale carico, delle opere, impianti ed attrezzature di cui alla precedente lettera a), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature, nei porti regionali;

d) l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi effusori e di servizio, a proprio totale carico;

e) l’illuminazione e la fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e la pulizia degli ambiti portuali, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico, a proprio totale carico, nei porti regionali;

f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali».

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ultima modifica 2010-12-23T12:13:37+02:00

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