Testo

Nota all’art. 19

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, è il seguente:

«Art. 134 - Interventi di bonifica.

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell’art. 17 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.

2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6-bis dell’art. 17 del D. Lgs. n. 22 del 1997 la Regione può concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all’art. 128, la Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi (75).

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla base delle disposizioni di cui all’art. 11 della L.R. 6 agosto 1996, n. 31.

5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell’art. 17 del D. Lgs. n. 22 del 1997 e al comma 9 dell’art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale».

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ultima modifica 2010-12-23T12:13:36+02:00

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