1) Il testo dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, che concerne Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale, è il seguente:
«Art. 3
(omissis)
I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino a copertura totale di detto costo