Testo

Nota all’art. 17

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, che concerne Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale, è il seguente:

«Art. 3

(omissis)

I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino a copertura totale di detto costo

(omissis) ».

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ultima modifica 2010-12-23T12:13:36+02:00

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