Testo

Nota all’art. 15

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, che concerne Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco, è il seguente:

«Art. 6

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell’Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.

Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.

Il decreto dovrà indicare:

a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all’individuazione catastale dell’area ove insistono;

b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;

c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;

d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.

Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.

Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati».

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ultima modifica 2010-12-23T12:13:36+02:00

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