Testo

Nota all’art. 11

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 8 dellalegge regionale 1 agosto 2002, n. 17, che concerne Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 8 - Interventi finanziabili.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorità di cui all’art. 6, contributi per:

a) sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria naturalistica, sentieristica annessa e connessa agli impianti, realizzazione, adeguamento e inerbimento di piste per la pratica di discipline invernali;

b) demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino ambientale;

c) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a fune;

d) manutenzione straordinaria e razionalizzazione, dei parcheggi e delle vie d’accesso agli impianti, favorendo la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilità collettiva integrati con l’uso degli impianti;

e) realizzazione degli impianti nelle aree sciistiche:

- impianti di arroccamento,

- impianti a fune, similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione neve, a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.

La realizzazione degli interventi è ricompresa in un progetto unitario tale da produrre, nell’àmbito complessivo del territorio montano nel quale sono inseriti, i seguenti effetti:

- l’aumento dell’efficienza, della qualità e della sicurezza del servizio offerto,

- la razionalizzazione della conduzione degli impianti,

- la riduzione dell’impatto ambientale,

- l’aumento delle condizioni di sicurezza degli sciatori,

- la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti anche attraverso la sostituzione o la soppressione di singoli impianti,

- la realizzazione di interventi per valorizzare anche i nuovi sport della neve (come snowboard od altre innovazioni);

f) manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti sportivi invernali di cui art. 3;

g) realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni quali: skipass comune, gestione associata di servizi;

h) acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica invernale del territorio montano quali mezzi per il soccorso, per la manutenzione delle piste, acquisto tecnologie informatiche;

i) realizzazione di aree per i mezzi di soccorso e per l’atterraggio degli elicotteri.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea nella procedura Aiuto di Stato n. 376. 2001 Italia.».

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ultima modifica 2010-12-23T12:13:36+02:00

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