Testo

Nota all’art. 10

Comma 1

1) il testo dell’’articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7, che concerne Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, è il seguente:

«Art. 7 - Sistema dei finanziamenti

(omissis)

2. La Regione provvede, nell’ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:

a) l’attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali attraverso la APT Servizi;

b) il cofinanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;

c) il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle iniziative di commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto.

(omissis)».

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ultima modifica 2010-12-23T12:13:36+02:00

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