Testo

Note all’art. 7

Comma 1

1) il testo dell’articolo 4, comma 3 della legge 25 maggio 1970,n. 364, che concerne Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale è il seguente:

«Art. 4 - Interventi per il ripristino delle strutture

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739».

2) il testo dell’articolo 66 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, che concerne Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382, è il seguente:

«Art. 66 - Agricoltura e foreste.

Le funzioni amministrative nella materia «agricoltura e foreste» concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l’allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell’impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l’istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide.

Le funzioni predette comprendono anche:

a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l’informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l’assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;

b) il miglioramento fondiario e l’ammodernamento delle strutture fondiarie;

c) gli interventi di incentivazione, e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;

d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;

e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l’erogazione di incentivi e contributi.

Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all’assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.

Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all’art. 2 legge 12 giugno 1962, n. 567. della

Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.

Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.

L’approvazione della legittimazione di cui all’legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d’intesa con la regione interessata. art. 9 della

Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate».

3) il testo dell’articolo 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, che concerne Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382, è il seguente:

«Art. 70 - Calamità naturali.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere 1 della L. 25 maggio 1970, n. 364. Compete altresì, alle regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni. a), b) e c) dell’art.

Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l’ordinamento cooperativo.

Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui all’art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentite le regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.

Restano ferme le competenze dello Stato relative:

a) alla dichiarazione dell’esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

13 della legge 16 maggio 1970, n. 281». b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alle regioni, su proposta della regione interessata e d’intesa con la commissione interregionale di cui all’art.

4) il testo dell’art. 26, lett. e), della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42, che concerne Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative, è il seguente:

«Art. 26 - Disposizioni finanziarie.

Dall’entrata in vigore della presente legge è istituito, nella parte entrata del bilancio regionale, un capitolo per l’introito dei proventi delle contravvenzioni alle norme di polizia idraulica elevate dai Consorzi di bonifica.

Con la stessa decorrenza sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli per ciascuno dei sottoelencati tipi di interventi previsti dalla presente legge:

a) spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (13);

b) contributi in conto capitale per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione private obbligatorie;

c) contributi in conto capitale o concorso nel pagamento degli interessi per la realizzazione di opere di bonifica e di irrigazione private non obbligatorie;

d) contributi e spese per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;

e) spese per interventi di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali».

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ultima modifica 2010-12-23T12:13:35+02:00

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