Testo

Note all’art. 2

Comma 1

1) il testo dell’articolo 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 22 -Sistema informativo agricolo regionale

1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il supporto su base informatizzata dell’attività tecnico-amministrativa necessaria per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.

2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.

3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l’inventario:

a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;

b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all’esercizio di attività agricole;

c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica amministrazione.

4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale (S.I.R.).».

2) il testo dell’articolo 23 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 23 - Avviamento e gestione della banca dati

1. La banca dati è costituita presso la Regione e può essere consultata da parte degli Enti locali.

2. La formazione della base dati è fondata sullo scambio di informazioni tra Regione, Province e Comunità montane mediante procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.

3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicità che verrà stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato, derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure informatizzate predisposte dalla Regione.

4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.

5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo polifunzionale integrato, la Regione promuove l’attivazione di collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.».

3) il testo dell’articolo 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 32 - Spese per il Sistema informativo agricolo regionale

1. Per l’attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente “Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo regionale” e “Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale”, che saranno dotati della necessaria disponibilità rispettivamente in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell’art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell’art. 13-bis della L.R. n. 31 del 1977».

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ultima modifica 2010-12-23T12:13:35+02:00

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