Testo

Note all’art. 15

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che concerne Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:

«Art. 77-ter- Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome

(omissis)

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l’obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell’articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.

(omissis)». 

Comma 2

2) Per il testo dell’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che concerne Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, vedi nota 1 all’articolo 9. 

3) Per il testo dell’articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che concerne Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, vedi nota 2 all’art. 3.

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ultima modifica 2010-12-22T13:22:55+02:00

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