Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
- il DLgs 17 maggio 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
- la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622-624, 628 e 634 “Legge finanziaria 2007”, che in particolare ha regolamentato in maniera innovativa le modalità di attuazione dell’obbligo di istruzione;
- il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 ”Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”, e in particolare l’art. 1, commi 1 e 3;
- le “Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del D.M. 29 novembre 2007 (MPI/MLPS)”, previste dall’art. 5 del sopracitato Regolamento in materia di obbligo di istruzione, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 14 febbraio 2008;
- il Regolamento approvato il 15/3/2010 e pubblicato sulla G.U. il 15/6/2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Richiamati inoltre:
- il D.M. del 27 gennaio 2010, n. 9, relativo al modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- l’Accordo siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25/2/2010 per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale;
- l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29/4/2010 e recepito con decreto interministeriale del 15/6/2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011, dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, c. 2, del DLgs 17/10/2005, n. 226;
Viste altresì le proprie deliberazioni:
- n. 936 del 17/5/2004, “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche”;
- n. 1434 del 12/9/2005 “ Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze”;
- n. 530 del 19/4/2006 “Il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze”;
- n. 909 del 29/6/2009, “Adeguamento degli standard formativi delle qualifiche acquisibili nei percorsi di formazione professionale nell’ambito del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione di cui al D.M. 139/07”;
- n. 105 del 1/2/2010, “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11/2/2008, n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14/2/2005, n. 265”;
- n. 1372 del 20/9/2010, “Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche”;
- n. 1695 del 15/11/2010, “Approvazione del documento di correlazione del Sistema regionale delle Qualifiche (SRQ) al Quadro europeo delle Qualifiche (EQF)”, nel quale si identifica il 3° livello per le Qualifiche Professionali di accesso al lavoro del SRQ;
Considerato che le figure di cui all’Accordo del 29 aprile 2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010, identificano standard formativi nazionali rispetto ai quali le Qualifiche Professionali Regionali omologhe rappresentano contestualizzazione rispondente ai fabbisogni professionali del territorio, così come previsto dal DLgs 226/05, art. 27, comma 2, lettera a);
Dato atto della richiesta avanzata nelle opportune sedi di confronto interistituzionale e di concertazione, di mantenere un profilo fortemente professionalizzante del costituendo Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale, a partire dalle 26 Qualifiche Professionali di accesso al lavoro, già definite nell’ambito del Sistema Regionale delle Qualifiche;
Dato atto che è stato realizzato un approfondito lavoro tecnico di correlazione tra le 26 Qualifiche Professionali di accesso al lavoro e le 21 figure nazionali soprarichiamate, il cui esito costituisce l’allegato A “Correlazione tra le Qualifiche Professionali Regionali e le Figure Nazionali di cui al decreto interministeriale del 15 giugno 2010”, parte integrante della presente deliberazione;
Verificato che:
- tre Qualifiche Professionali Regionali: l’“Operatore del verde”, l’“Operatore di linea/impianti ceramici” e l’“Operatore della maglieria” non sono correlabili con nessuna delle 21 figure nazionali,
- una figura nazionale: l’“Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto” non è correlabile con nessuna qualifica regionale;
Valutato quindi che le tre Qualifiche Professionali Regionali e la figura nazionale di cui sopra non sono al momento programmabili nei percorsi del costituendo Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale;
Dato atto che le 23 Qualifiche Professionali del SRQ, così come descritte nell’Allegato B “Qualifiche Professionali per il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale”, parte integrante della presente deliberazione, sono il riferimento unico per la programmazione dell’offerta del costituendo Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale, per la progettazione e realizzazione dei percorsi e per la certificazione delle qualifiche/competenze professionali acquisite dai giovani;
Valutato che per le Qualifiche Professionali Regionali di Operatore Agricolo, Operatore Edile alle Strutture, Operatore Edile alle Infrastrutture, Operatore Grafico di stampa, Operatore Grafico di post stampa, Operatore meccanico, Operatore Meccanico di Sistemi, Operatore Sistemi Elettrico-elettronici, Operatore dell’Abbigliamento, l’Allegato B soprarichiamato riporta, oltre agli standard professionali della Qualifica Regionale, anche gli obiettivi formativi aggiuntivi necessari a garantirne il pieno riconoscimento nazionale;
Dato atto infine che i certificati di qualifica professionale o di competenze rilasciati devono riportare la denominazione della Qualifica Professionale Regionale, il 3° livello EQF e la denominazione della figura nazionale correlata;
Sentite la Conferenza per il Sistema Formativo il 11 ottobre 2010, la Commissione Regionale Tripartita il 16 novembre 2010 e il Comitato di Coordinamento Istituzionale il 5 novembre 2010;
Vista la Legge regionale 43/01 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24/7/2006, recante “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;
- n. 1173/09 recante “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2009)”;
- n. 1663 del 27/11/2006 recante “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.”;
- n. 1030 del 19/7/2010 recante “ Assunzione di dirigenti ai sensi dell’art. 18 e del combinato disposto degli art. 18 e 19, comma 9, della L.R. n. 43/2001 nell’organico della Giunta della Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2416/08 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente per materia
a voti unanimi e palesi,
delibera:
1. di approvare l’Allegato A “Correlazione tra le Qualifiche Professionali Regionali e le figure nazionali di cui decreto interministeriale del 15 giugno 2010”, parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare l’Allegato B “ Qualifiche Professionali per il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale”, parte integrante della presente deliberazione;
3. di stabilire che le 23 qualifiche di accesso al lavoro del Sistema Regionale delle Qualifiche di cui all’Allegato B, costituiscono il riferimento unico per la programmazione dell’offerta formativa del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale;
4. di stabilire che tutti gli elementi riportati in ciascuna delle 23 Qualifiche Professionali di cui all’Allegato B costituiscono standard obbligatori per la progettazione e realizzazione dei percorsi e per la certificazione delle Qualifiche Professionali o delle competenze acquisite dai giovani;
5. di stabilire che i certificati di qualifica professionale o di competenze rilasciati riportino la denominazione della Qualifica Professionale Regionale, il 3° livello EQF e la denominazione della>figura nazionale correlata;<i>
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).