Testo

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

(omissis) delibera:

di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto nel testo definitivo che qui di seguito si riporta:

“IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamati:

- l’art. 185, comma 1, lettera a), della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”, nella parte in cui prevede che le Province assumano la delega dell’esercizio delle funzioni in materia di revisione della pianta organica delle farmacie a decorrere dalla revisione dell’anno 2000, secondo le modalità previste dall’articolo medesimo;

- la deliberazione di Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 318 “Direttiva per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici delegate alla Province”, nella parte in cui prevede espressamente che il provvedimento di adozione della pianta organica, così come le sue successive revisioni biennali, possano essere classificati come atti amministrativi a contenuto generale di natura programmatica in quanto rivolti ad una collettività indeterminata di soggetti interessati e con effetti nei confronti di tutti i soggetti operanti nel settore;

- l’art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”, nella parte in cui prevede che ogni comune deve avere la propria pianta organica delle farmacie nella quale sono determinate le sedi farmaceutiche e la loro delimitazione territoriale, e che la revisione della pianta organica delle farmacie sia effettuata negli anni pari, secondo le modalità e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del medesimo articolo;

- la legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”, nella parte in cui prevede che la revisione debba attenersi al dato della popolazione residente in ogni singolo Comune, secondo i criteri “demografico o della popolazione”, “topografico o della distanza” ed “urbanistico o dell’assetto” di seguito specificati:

a) il “criterio demografico o della popolazione” in base al quale il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni. La popolazione eccedente rispetto ai parametri evidenziati è computata, ai fini dell’apertura di una farmacia, qualora l’eccedenza sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

b) il “criterio topografico o della distanza” da applicarsi nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per Comune, ove emergano particolari esigenze, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità di un determinato territorio, secondo quanto disposto dall’art. 104 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934 così come sostituito dall’art. 2 della legge n. 362/1991, in deroga all’adozione del criterio topografico. Il criterio è finalizzato a garantire l’assistenza farmaceutica laddove, in un centro abitato, esista un gruppo permanente e non fluttuante di abitanti che, per difficoltà inerenti alla configurazione del territorio, trova difficoltà nell’accedere alle farmacie esistenti. E’ comunque richiesto il rispetto della distanza di almeno 3.000 metri dalle farmacie già esistenti anche se ubicate in Comuni diversi;

c) il “criterio urbanisticoo dell’assetto” non per istituire nuove sedi, bensì solo per ridelimitare quelle esistenti in funzione delle mutate esigenze dell’assistenza farmaceutica, conseguenti ad una diversa distribuzione della popolazione nell’ambito dello stesso Comune;

considerato che:

- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 143 del 14/12/2006 è stata approvata la revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Reggio Emilia relativamente al biennio 2001/2002;

- si rende necessario procedere all’approvazione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Reggio Emilia per i bienni 2003/2004 e 2005/2006 e che per tale revisione la popolazione di riferimento è quella residente nei Comuni reggiani alla data del 31 dicembre 2005;

- agli atti del Servizio Affari Generali risultano depositati tutti i provvedimenti amministrativi necessari per la revisione della pianta organica delle farmacie: i decreti di nomina della Commissione provinciale di cui all’art. 185 della legge regionale n. 3/1999, la comunicazione di avvio del procedimento, le richieste di modifica della pianta organica espresse dai Comuni, il documento organico concernente le ipotesi di revisione della pianta organica delle farmacie predisposte dal Servizio farmaceutico territoriale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie, il parere espresso dalla Commissione provinciale e i pareri dei singoli Comuni interessati dalla revisione;

dato atto che, a seguito della istruttoria svolta, come risulta dalla documentazione conservata agli atti:

1. Per i Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Brescello, Busana, Campegine, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne’ Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggiolo, Rolo, San Martino in Rio, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo e Villa Minozzo, la vigente pianta organica soddisfa le esigenze della popolazione ivi residente.

I pareri espressi dall’Azienda USL di Reggio Emilia, dalla competente Commissione provinciale e dai Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Busana, Campegine, Canossa, Cavriago, Collagna, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Rolo, Sant’Ilario d’Enza e Villa Minozzo confermano detta situazione soddisfacente.

Il Comune di Vezzano sul Crostolo ha comunicato di non ritenere necessario formulare alcun parere.

I Comuni di Baiso, Brescello, Carpineti, Casina, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne’ Monti, Correggio, Gattatico, Ligonchio, Poviglio, Ramiseto, Reggiolo, San Martino in Rio, Scandiano, Toano e Vetto non hanno espresso nessun parere.

La pianta organica delle farmacie dei Comuni citati risulta pertanto specificata nell’Allegato A “Pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Reggio Emilia - bienni 2003/2004 - 2005/2006”, di seguito indicato con “Allegato A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Per i Comuni di Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia e Rio Saliceto, in cui la popolazione residente supera la soglia delle 5.000 unità, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, l’Azienda USL di Reggio Emilia propone la riclassificazione delle farmacie Bertolani di Cadelbosco Sopra, Pellizzoni di Campagnola Emilia e Capretti di Rio Saliceto da rurali ad urbane.

I pareri espressi dall’Azienda USL di Reggio Emilia, dalla competente Commissione provinciale e dai Comuni di Cadelbosco di Sopra e di Campagnola Emilia confermano tale riclassificazione; mentre il Comune di Rio Saliceto non ha inviato nessun parere in merito.

La riclassificazione risulta indicata nell’”Allegato A” al presente atto.

3. I Comuni di San Polo e Reggio Emilia propongono la variazione della pianta organica consistente nella modifica dei confini territoriali delle 15 sedi farmaceutiche di seguito elencate: Comune di San Polo: Farmacia Comunale (zona Barcaccia) - Comune di Reggio Emilia: sedi farmaceutiche n. 1 (Farmacia Centrale) - n. 9 (Farmacia Ghiara) - n. 11 (Farmacia Rivalta) - n. 13 (Farmacia Sana Croce) - n. 17 (Farmacia Due Maestà) - n. 18 (Farmacia Bendinelli) - n. 21 (Farmacia Graziosi) - n. 22 (Farmacia Serri) - n. 28 (Farmacia Gattaglio) - n. 29 (Farmacia Canalina) - n. 30 (Farmacia Villa Canali) - n. 31 (Farmacia Gavasseto) - n. 35 (Farmacia Baragalla) - n. 37 (Zona Nord del Comune - istituita con pianta organica relativa al biennio 2001/2002).

I pareri espressi dall’Azienda USL di Reggio Emilia, dalla competente Commissione provinciale e dai due Comuni interessati confermano tale variazione.

I confini delle predette farmacie risultano specificati nell’”Allegato A”.

4. Il Comune di Casalgrande, con popolazione residente pari a 16.524 unità, il Comune di Castellarano, con popolazione residente pari a 13.829 unità, e il Comune di Rubiera, con popolazione residente pari a 13.311 unità, propongono, rispettivamente, l’istituzione di una nuova sede farmaceutica urbana in quanto sussistono i requisiti demografici di cui all’art. 1 della legge n. 221/1968 e all’art. 1 della legge n. 475/1968. 

Le sedi farmaceutiche di Castellarano e Rubiera sono da offrirsi in prelazione ai relativi Comuni, a norma dell’art. 9 della legge n. 475/1968.

I pareri espressi dall’Azienda USL di Reggio Emilia, dalla competente Commissione provinciale e dai Comuni sono favorevoli.

I nuovi confini delle sedi farmaceutiche dei Comuni interessati vengono specificati nell’”Allegato A” al presente atto.

5. Non si ritengono accoglibili le richieste di istituzione di una nuova sede farmaceutica avanzate dai Comuni di Boretto, Novellara e Fabbrico in quanto non sussistono i requisiti demografici di cui all’art. 1 della legge n. 362/1991 e, non essendo stati presentati sufficienti elementi per applicare il criterio topografico di cui all’art. 2 della legge medesima, i pareri espressi dall’Azienda USL di Reggio Emilia e dalla competente Commissione provinciale sono negativi.

Non si ritiene accoglibile la richiesta di istituzione di una seconda sede farmaceutica da parte del Comune di Viano in quanto non sussistono i requisiti demografici di cui all’art. 1 della legge n. 362/1991 e, non essendo stati presentati sufficienti elementi per applicare il criterio topografico di cui all’art. 2 della legge medesima, l’Azienda USL di Reggio Emilia e la competente Commissione provinciale esprimono parere negativo, proponendo al contempo di valutare la possibilità di apertura di un dispensario farmaceutico stagionale;

dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 104 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265/1934, come modificato dall’art. 2 della legge n. 362/1991, le farmacie già aperte sulla base del solo criterio della distanza, sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto popolazione/farmacie sia quello previsto dall’art. 1 della legge n. 475/1968, come modificato dall’art. 1 della legge n. 362/91;

visto il parere favorevole della dirigente del Servizio Affari Generali>in ordine alla regolarit&#224; tecnica del presente atto;<p>

visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

delibera

di approvare, sulla base delle considerazioni esposte in premessa qui integralmente richiamate, la Pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Reggio Emilia per i bienni 2003/2004 - 2005/2006, illustrata nell’Allegato A “Pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Reggio Emilia - bienni 2003/2004 - 2005/2006”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di pubblicare la presente deliberazione, unitamente alla Pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Reggio Emilia per i bienni 2003/2004 - 2005/2006, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e all’Albo pretorio dell’Ente, e di inviarla ai Comuni della provincia di Reggio Emilia, ai fini della pubblicazione ai relativi Albi pretori.”

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ultima modifica 2023-05-21T19:25:18+01:00

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