Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna sostiene e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, anche attraverso interventi finalizzati al miglioramento del patrimonio genetico delle principali razze zootecniche allevate sul territorio regionale;

- che la salvaguardia delle razze autoctone ha tra i propri presupposti la riduzione della consanguineità attraverso l’introduzione nelle aziende di riproduttori selezionati;

- che negli ultimi anni la redditività delle imprese agricole emiliano-romagnole ad indirizzo zootecnico ha subito una consistente erosione a causa dello sfavorevole andamento dei prezzi all’origine dei prodotti agricoli a cui si è accompagnato un forte incremento dei costi di produzione;

- che il fenomeno risulta particolarmente evidente nel settore dell’allevamento bovino da carne, caratterizzato da un numero molto elevato di piccoli allevamenti distribuiti in zone collinari e montane;

- che tale comparto – oltre a rivestire una rilevante importanza in termini socio-economici e produttivi in zone in via di spopolamento - costituisce elemento di eccellenza a livello nazionale in quanto inserito in circuito produttivo a denominazione d’origine tutelata;

Vista la L.R. 23 luglio 2010, n. 7 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione”;

Visto, in particolare, l’art. 3 “Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio zootecnico” della predetta legge che, al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne rispondendo alle esigenze del comparto:

- autorizza la Regione a concedere ad imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, contributi per l’acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

- rinvia ad atto della Giunta regionale la definizione dell’ammontare degli aiuti, dei criteri e delle modalità di erogazione, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

- dispone, per le finalità perseguite, una autorizzazione di spesa di Euro 40.000,00 a valere sul capitolo 10596 “Contributi a favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne (art. 3, L.R. 23 luglio 2010, n. 7)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 “Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del bilancio per l’esercizio finanziario 2010;

Considerato che il citato Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti de minimis disciplina l’assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 7.500,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi fiscali;

Vista la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”, e successive modifiche, ed in particolare l’art. 2, comma 1, lett. l), che attribuisce alla competenza della Regione l’approvazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali nonché la concessione ed erogazione degli incentivi quando, ai fini dell’efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti, secondo quanto previsto dagli stessi programmi, la più idonea;

Atteso che - tenuto conto della esiguità delle risorse disponibili e, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, del presunto numero limitato delle domande con possibile articolazione territoriale difforme - la dimensione regionale risulta essere la più rispondente all’efficace attuazione del Programma;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all’adozione di uno specifico Programma Operativo regionale, nella formulazione di cui all’Allegato A parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti l’ammontare degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative del predetto art. 3 della L.R. 7/2010, che costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di attivare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 7/2010, un programma di intervento in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 – finalizzato alla concessione di aiuti per l’acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

3) di adottare, a tal fine, uno specifico Programma Operativo regionale nella formulazione di cui all’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti l’ammontare degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative, dando atto che tale Programma costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti;

4) di destinare al finanziamento del Programma Operativo la somma di Euro 40.000,00 stanziata sul capitolo 10596 “Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne (art. 3, L.R. 23 luglio 2010, n. 7)” afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6025 “Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del bilancio per l’esercizio finanziario 2010;

5) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Produzioni Animali provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale Ermesagricoltura.

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ultima modifica 2010-09-21T11:34:03+01:00

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