Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 4, comma 6, che prevede, da parte delle Regioni, l'emanazione di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;

Vista la L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", ed in particolare l'art. 26 come modificato dalla L.R. n. 25/2017, il quale:

  • al comma 6 bis, prevede l'emanazione di “specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna”;
  • al comma 6 ter prevede, al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la possibilità per la Regione di stipulare apposite convenzioni con i Centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione e, per le attività di raccolta e trasporto, anche con Organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al Registro di cui al D. Lgs. n. 117/2017;
  • al comma 6 quater, prevede che la Regione provveda a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, definendo specifiche modalità per l'esecuzione delle attività;
  • al comma 6 quinquies, precisa che i contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;

c bis) le prestazioni, oggetto di rimborso, sono limitate per ciascun capo appartenente alle specie espressamente individuate, ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel Centro;

d) tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese ammesse a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali connesse alle attività oggetto di convenzione, devono figurare i costi relativi alle coperture assicurative;

Richiamata la propria deliberazione n. 2966/2001 “Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche”, con la quale sono disciplinati il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché il funzionamento degli appositi Centri per il recupero degli animali selvatici;

Visti:

- la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37”;

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

  • l’art. 55 comma 1, in base al quale, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento;
  • l’art. 55 comma 4, in base al quale la pubblica amministrazione individua gli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner;
  • l’art. 56 comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
  • l’art 56 comma 2, in base al quale le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • l’art. 56 comma 3, in base al quale l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;
  • l’art. 56 comma 3-bis, che obbliga le amministrazioni procedenti a pubblicare sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente";
  • l’art. 56 comma 4, in base al quale le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore)”, che disciplina in dettaglio, tra l’altro, i procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, le convenzioni con gli Organismi di volontariato;

- il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”, ed in particolare l’art. 6;

Richiamata la propria deliberazione n. 1864 del 30 ottobre 2023, con cui sono stati approvati i criteri per la stipulazione delle convenzioni biennali per le attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul territorio regionale, anni 2024 e 2025;

Considerato che per quanto attiene il territorio di Ferrara la candidatura del CRAS LIPU “Il Giardino delle capinere” di Ferrara, stante la struttura del Cras medesimo, copriva solo la cura, riabilitazione e liberazione degli uccelli e dei piccoli mammiferi, con numeri contingentati, e pertanto con deliberazione n. 2060 del 27 novembre 2023 è stata riaperta la manifestazione di interesse per le attività di raccolta e trasporto di mammiferi pericolosi, altri mammiferi, avifauna protetta e altra avifauna per il medesimo territorio;

Considerato altresì che in esito a tali riaperture, per ragioni sanitarie, le candidature presentate non consentono comunque di assicurare il servizio di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione di mammiferi pericolosi ad eccezione di lupo e sciacallo dorato, altri mammiferi e avifauna protetta per il territorio di Ferrara;

Rilevato inoltre che per quanto attiene il territorio di Ravenna, nonostante le candidature presentate, per ragioni sanitarie legate al trasporto di capi tra province nonché per motivazioni collegate all’autorizzazione del Cras di Ravenna, è emersa l’impossibilità di assicurare copertura delle attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei mammiferi pericolosi ad eccezione di lupo e sciacallo dorato, altri mammiferi, avifauna protetta e altra avifauna, successivamente alla riapertura avvenuta con la citata deliberazione n. 2060/2023;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire un servizio adeguato su tutti i territori della Regione, di provvedere alla riapertura dei termini della manifestazione di interesse per la raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione di mammiferi pericolosi ad eccezione di lupo e sciacallo dorato, altri mammiferi, avifauna protetta e altra avifauna nei territori di Ferrara e Ravenna;

Dato atto, infine, che con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura n. 27256 del 29 dicembre 2023 “Attuazione delibere n. 1864/2023 e n. 2060/2023. L.R. 8/1994, art. 26. Attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale. Recepimento istruttoria su manifestazioni di interesse pervenute, definizione del tetto massimo di rimborso spese e assunzione impegni di spesa per le convenzioni con i soggetti operanti sui territori provinciali di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini. Anni 2024 e 2025” sono stati, tra l’altro, definiti i tetti massimi di rimbor re 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

  • n .2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
  • n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
  • n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
  • n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata, infine, la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, recante “Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di riaprire i termini della manifestazione di interesse di cui alla deliberazione n. 1864/2023 al fine di completare su tutto il territorio regionale il servizio di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione di mammiferi pericolosi ad eccezione di lupo e sciacallo dorato, altri mammiferi, avifauna protetta e altra avifauna limitatamente alle province di Ferrara e Ravenna, per gli anni 2024 e 2025;

2) di prevedere che la candidatura deve essere presentata entro il termine perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, nel rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione n. 1864/2023, che saranno applicati tenendo conto delle diverse decorrenze delle convenzioni e degli accordi territoriali sottoscritti dalle diverse Associazioni operanti nelle medesime province, nei limiti fissati dalla determinazione n. 27256/2023;

3) di disporre che la candidatura sia presentata sul modello già approvato all’Allegato 2) della deliberazione di cui al precedente punto 1);

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

5) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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ultima modifica 2024-03-01T12:37:12+02:00

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