Testo

IL PRESIDENTE 

Vista la propria ordinanza n.142 del 02/10/2023 “Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana” nella quale vengono indicate misure atte al controllo della diffusione della malattia nei suini selvatici (cinghiali) ed alla protezione dei suini allevati; 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/413 della Commissione del 26 gennaio 2024 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana; 

Vista la DGR 2092 del 4 dicembre 2023; 

Valutato opportuno, per la definizione dei comuni compresi nelle zone di restrizione di tipo II e I, mantenere il riferimento al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche e integrazioni, in quanto soggetto a continui aggiornamenti degli Allegati I e II, (territori soggetti a restrizione) e di conseguenza successive modifiche dell’ordinanza; 

Valutato opportuno inoltre, al fine di facilitare le procedure di raccolta e smaltimento delle carcasse di cinghiali rinvenuti nei territori relativi alla zona di restrizione di tipo II per Peste Suina Africana (PSA), che comprenda i comuni riportati nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e quelli successivamente inclusi a seguito di eventuali modifiche e integrazioni della citata normativa, procedere alla rettifica del punto 1.a) Suini selvatici come segue:

  • Il Gruppo Operativo Territoriale (GOT) individua all’interno dell’area di restrizione II uno o più punti di raccolta che devono essere appositamente designati con proprio atto da parte del sindaco competente, su proposta del GOT. Sarà cura dell’ACL l’individuazione dei requisiti necessari del punto di raccolta individuato, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza, che saranno comunicati al Sindaco /soggetto gestore per l’adeguamento. L’AUSL rimborsa ai Comuni/soggetti gestori gli oneri di adeguamento debitamente documentati ed eventualmente, previo accordo, gli oneri di gestione (es. costi variabili, quali utenze, pulizie e disinfezioni, ecc). Restano a carico della AUSL la fornitura dei dispositivi di stoccaggio delle carcasse e il relativo smaltimento; 

Valutato opportuno, sulla base della attuale situazione epidemiologica, garantire una periodicità di convocazione dei gruppi operativi territoriali (GOT) provinciali e regionali; 

Ritenuto necessario specificare che il piano di biosicurezza previsto dall’allegato I della propria ordinanza n. 142/2023 debba essere redatto non solo dagli istituti faunistici ma tutti i soggetti responsabili dell’attività di prelievo di cinghiale che operano in zona di restrizione per PSA e di integrare pertanto l’allegato 1, pg. 19 primo capoverso, aggiungendo dopo le parole “istituto faunistico” le parole “o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell’attività di prelievo”; 

Ritenuto necessario abrogare l’articolo 12 della propria ordinanza 142/2023, in quanto reso superfluo dalla DGR 2092 del 4 dicembre 2023, che istituisce formalmente i GOT;  

Ritenuto infine necessario revocare la propria ordinanza n. 196/2023; 

Richiamati inoltre:

  • il Decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • le deliberazioni della Giunta regionale n. 380 del 13/03/2023, 719 del 8/5/2023 e n. 1097 del 26/6/2023, riguardanti l’approvazione del Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025 e ai relativi aggiornamenti, per quanto riguarda i contenuti della sezione 2 su rischi corruttivi e trasparenza;
  • la Determinazione dirigenziale n. 2335/2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”; 

Dato atto dei pareri allegati; 

ordina: 

1. di rettificare il punto 1.a) Suini selvatici della propria Ordinanza n. 142 del 02/10/2023 come segue:

  • I Gruppi Operativi Territoriali locali (GOT), istituiti con DGR 2092 del 4 dicembre 2023 individuano all’interno dell’area di restrizione II uno o più punti di raccolta che devono essere appositamente designati, con proprio atto, da parte del sindaco competente tramite specifica ordinanza, su proposta del GOT. Sarà cura dell’ACL l’individuazione dei requisiti necessari del punto di raccolta individuato, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza, che saranno comunicati al Sindaco /soggetto gestore per l’adeguamento. L’AUSL competente rimborsa ai Comuni/soggetti gestori gli oneri di adeguamento debitamente documentati ed eventualmente, previo accordo, gli oneri di gestione (es. costi variabili, quali utenze, pulizie e disinfezioni, ecc). Restano a carico della AUSL la fornitura dei dispositivi di stoccaggio delle carcasse e lo smaltimento delle stesse;

2. di abrogare l’articolo 12 della propria ordinanza n. 142/2023;

3. di integrare l’allegato 1 della propria ordinanza n. 142/2023 aggiungendo dopo le parole “istituto faunistico” le parole “o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell’attività di prelievo”;

4. di revocare la propria ordinanza n. 196/2023;

5. che la presente ordinanza verrà pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

6. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ii..

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ultima modifica 2024-02-09T11:29:02+02:00

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