Testo
VISTI:
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile” e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;
- la L.R. del 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” e successive modifiche;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di protezione civile ridenominata Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
PREMESSO che:
- il territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti;
- tali eventi hanno causato dissesti idrogeologici, allagamenti, caduta di alberature, l'interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività' produttive;
- con deliberazione del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata in G.U. n. 210 del 8 settembre 2023, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c), e dell’art. 24, comma 1, del D. Lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per la durata di 12 mesi nel territorio delle province sopra indicate e si è disposto lo stanziamento di € 500.000,00 per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi in parola;
- con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 1022 del 15 settembre 2023, pubblicata in G.U. n. 225 del 26 settembre 2023, lo scrivente è stato nominato Commissario delegato con il compito, tra l’altro, di definire, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera c), del Codice della protezione civile, la stima delle risorse per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno:
- al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00;
- per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di € 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva;
ATTESO che, in base all’art. 4 della citata OCDPC n. 1022/2023:
- all'esito della ricognizione da effettuarsi con riferimento all'articolo 25, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 1/2018, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'articolo 24, comma 2, del medesmo D. Lgs. n. 1/2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile;
- la ricognizione dei danni da effettuarsi con riferimento all'articolo 25, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 1/2018 che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al relativo ristoro (essendo, tale ricognizione, relativa sia ai danni eccedenti i predetti limiti di € 5.000,00 ed € 20.000,00, sia a quelli occorsi a tipologie di beni non oggetto delle prime misure di immediato sostegno) è da inviarsi al Dipartimento della protezione unitamente ai suddetti elenchi;
- le misure economiche di immediato sostegno si verrebbero, pertanto, a configurare quali anticipazioni sulle misure economiche che dovessero essere riconosciute ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 1/2018, avuto riguardo alla parte dei danni eccedente i limiti di € 5.000,00 ed € 20.000,00;
- per entrambe le ricognizioni può essere utilizzata la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla citata Ordinanza;
DATO ATTO che, per la realizzazione degli interventi previsti dall’OCDPC n. 1022/2023, è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, dell’apposita modulistica e delle direttive riportate rispettivamente in Allegato 1 per i contributi relativi ai danni subiti dai soggetti privati e in Allegato 2 per i contributi relativi ai danni subiti dalle attività economiche e produttive (con esclusione delle attività economiche e produttive appartenenti ai settori: agricoltura, pesca, zootecnia e acquacoltura), recanti modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo e la ricognizione dei danni complessivi, l’espletamento delle relative attività istruttorie e di controllo e per l’esecuzione degli interventi;
RITENUTO, altresì, di stabilire che:
- per la gestione dell’attività istruttoria e di controllo delle domande di contributo e per la relativa concessione ed erogazione, sia opportuno individuare gli Organismi istruttori nelle Amministrazioni Comunali interessate o loro Unioni formalmente costituite per la gestione associata delle funzioni, in ragione della prossimità ai propri territori e della conoscenza delle relative specificità;
- alle predette Amministrazioni Comunali, o loro Unioni, sarà assicurata la necessaria assistenza tecnico-amministrativa dalle competenti strutture della Regione Emilia-Romagna e dalla sua Società in house Art-ER S.cons.p.a., in possesso del necessario bagaglio di conoscenze specialistiche in materia di attività economiche e produttive;
CONSIDERATO che, con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per le attività economiche e produttive, troverà applicazione il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. che, all’art. 50, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; per gli eventi non contemplati nel predetto art. 50 si applicherà il “Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»” e ss.mm.ii. Rimane salva, ove necessario, l’applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1087/2021.
DATO ATTO, pertanto, che si procederà alla comunicazione del regime di aiuti alla Commissione Europea;
RITENUTO necessario avvalersi del supporto delle strutture della Regione Emilia-Romagna per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, quali la comunicazione della misura di aiuto e l’invio alla Commissione Europea delle relazioni annuali di cui all’art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
DATO ATTO che a seguito della determinazione del fabbisogno finanziario complessivo risultante dalle domande di contributo ammissibili all’esito dell’istruttoria che le amministrazioni comunali o loro Unioni espleteranno, si procederà all’invio delle relative risultanze al Dipartimento della protezione civile ai fini dello stanziamento finanziario, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 1/2018;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 380/2023 "Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025” e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013”;
DATO ATTO dei pareri allegati;
1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
- l’Allegato 1 “Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione delle prime misure di immediato sostegno a favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio residenziale in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena” e relativa modulistica;
- l’Allegato 2 “Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione delle prime misure di immediato sostegno in favore alle attività economiche e produttive per i danni occorsi in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena” e relativa modulistica;
2. di individuare nelle Amministrazioni Comunali interessate, o loro Unioni formalmente costituite per la gestione associata delle funzioni, gli Organismi Istruttori per l’espletamento delle attività di istruttoria e controllo delle domande, nonché per la concessione ed erogazione dei contributi in favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive, stabilendo che, a tali Enti, sarà assicurata la necessaria assistenza tecnico-amministrativa dalle competenti strutture della Regione Emilia-Romagna e dalla sua Società in house Art-ER S.cons.p.a.;
3. di evidenziare che il presente provvedimento, relativo alle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive, rispettivamente nei limiti massimi di € 5.000,00 e di € 20.000,00 (articolo 25, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 1/2018), trova copertura finanziaria negli stanziamenti che verranno disposti dallo Stato a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 1/2018 ed è chiaramente subordinato al materiale trasferimento delle risorse sull’apposita contabilità speciale;
4. di stabilire che, all’esito dell’istruttoria delle domande di contributo a cura dei Comuni o loro Unioni e a seguito dell’invio delle relative risultanze al Dipartimento della protezione civile nonché degli stanziamenti di cui al precedente punto 3, con appositi atti si provvederà ad assegnare e successivamente a trasferire in loro favore le risorse finanziarie a copertura dei contributi di cui trattasi;
5. di stabilire che la ricognizione dei danni da effettuarsi con riferimento all'articolo 25, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 1/2018, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al relativo ristoro, è da inviarsi al Dipartimento della protezione unitamente agli elenchi riepilogativi di cui al punto 4;
6. di stabilire che, con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per le attività economiche e produttive, troverà applicazione l’art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. e si procederà alla comunicazione del regime di aiuti alla Commissione Europea; per gli eventi non contemplati nel predetto art. 50 si applicherà il “Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»” e ss.mm.ii. Rimane salva, ove necessario, l’applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1087/2021;
7. di stabilire che le strutture della Regione Emilia-Romagna, a supporto dello scrivente Commissario delegato, assicureranno gli adempimenti conseguenti, sia con riferimento alla comunicazione del regime di aiuti che alle relazioni annuali da trasmettere alla Commissione Europea;
8. di pubblicare il presente atto unitamente agli allegati 1 e 2 e relativa modulistica:
- nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
- sulla pagina dedicata del sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che sarà comunicata agli Organismi Istruttori di cui al punto 2;
- nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche, e ai sensi degli indirizzi regionali in materia di trasparenza ampliata in applicazione dell’articolo 7-bis, comma 3, del predetto D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..